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Corte di Appello Potenza - Ministero della Giustizia

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Servizi per il Distretto

Personale amministrativo:

  • Dott. Giuseppe Di Capua, Funzionario Giudiziario

  • Dott.ssa Anna Maria Di Ciommo, Funzionario Giudiziario

Il comma 526, articolo unico, della legge 23 dicembre 2014 n. 190 (legge di Stabilità 2015) - sostituendo il secondo comma, articolo 1, della legge 392/1941 e, conseguentemente, abrogando i successivi articoli 2, 3, 4 e 5 , ha  previsto  il trasferimento al Ministero della Giustizia dal 1° settembre 2015 delle spese obbligatorie di funzionamento per gli uffici giudiziari, che sulla base della previgente normativa erano a carico dei Comuni e parzialmente rimborsate dallo Stato.

Lo Stato non corrisponde  più al Comune i canoni di locazione per gli immobili di loro proprietà adibiti a sede di uffici giudiziari.

Il comma 529, articolo unico, della citata legge di Stabilità prevede che con decreto Giustizia-Economia sia determinato, per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese per il suo funzionamento, sulla base dei costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenza ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio.

Con DPR 18 agosto 2015, n. 133, pubblicato sulla GU n. 198 del 27-8-2015, è stato approvato il "Regolamento sulle misure organizzative a livello centrale e periferico per l'attuazione delle disposizioni dei commi 527, 528, 529 e 530 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190" in cui sono state individuate le misure organizzative necessarie ad attuare la nuova disciplina senza nuovi o maggiori oneri finanziari ed  è stata istituita in ogni circondario la "Conferenza permanente".

La Conferenza è composta dai capi degli uffici giudiziari e dai dirigenti amministrativi.

E' convocata e presieduta dal presidente della Corte di Appello ovvero, nelle sedi che non sono capoluogo del distretto, dal presidente del Tribunale che rappresenta anche gli uffici del giudice di pace del circondario essendo stata abolita la figura del coordinatore.

Ad essa sono demandati i compiti di individuare i fabbisogni necessari ad assicurare il funzionamento degli uffici giudiziari e indicare le specifiche esigenze concernenti la gestione, anche logistica e con riferimento alla ripartizione ed assegnazione degli spazi interni tra uffici, la manutenzione dei beni immobili e delle pertinenti strutture, nonché quelle concernenti i servizi, compresi il riscaldamento, la climatizzazione, le utenze, la pulizia e la disinfestazione, la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti, il giardinaggio, il facchinaggio, i traslochi, la vigilanza e la custodia, compresi gli aspetti tecnici e amministrativi della sicurezza degli edifici. In caso di urgenza i compiti in materia di sicurezza sono svolti dal procuratore generale.

Alle riunioni sono invitati il presidente del locale consiglio dell'Ordine degli Avvocati.  Possono inoltre essere invitati esperti ovvero rappresentanti degli enti locali e di altre amministrazioni pubbliche, senza diritto di voto.

L'esecuzione delle delibere e la vigilanza sulla corretta esecuzione delle prestazioni conseguenti alla stipula dei contratti sono di competenza dei dirigenti amministrativi.

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